Italia-Libia, il mondo solidale contro l'abominevole Memorandum
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Italia-Libia, il mondo solidale contro l'abominevole Memorandum

Dopo Oxfam, del cui documentato rapporto Globalist ha dato ampiamente conto ieri, ecco altre due importanti prese di posizione.

Italia-Libia, il mondo solidale contro l'abominevole Memorandum
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Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

2 Febbraio 2022 - 15.05


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Oxfam, Centro Astalli, Amnesty International…Il mondo solidale ha buona memoria. E non dimentica l’abominevole Memorandum Italia-Libia.

Dopo Oxfam, del cui documentato rapporto Globalist ha dato ampiamente conto ieri, ecco altre due importanti prese di posizione.

Il Centro Astalli

“Cinque anni fa l’Italia firmava un memorandum con la Libia, per bloccare i migranti e non farli arrivare in Europa. 

In questi cinque anni, secondo fonti internazionali, circa 82mila persone sono state intercettate dalla guardia costiera libica e riportate forzatamente nel Paese da cui cercavano di scappare.

 La Libia oggi come allora non è un Paese sicuro. Sono ampiamente documentate violazioni sistematiche di convenzioni internazionali sull’asilo e sul rispetto dei diritti umani. 

Rimarca Camillo Ripamonti, presidente Centro Astalli: “In questi 5 anni al Centro Astalli abbiamo ascoltato ogni giorno i racconti di chi è riuscito ad arrivare vivo in Italia, affidandosi ai trafficanti. Si tratta di una percentuale minima dei tanti che hanno provato invano ad attraversare il Mediterraneo: uomini e donne per lo più molto giovani: in tanti portano i segni delle torture subite, parlano di amici, parenti, figli morti di stenti o uccisi davanti ai loro occhi. Le donne che assistiamo sono quasi tutte vittime di violenze e torture.

L’Italia, assecondando le politiche di chiusura europea, continua ad essere complice di un abominio”.

 Il Centro Astalli chiede di porre fine all’accordo e di investire risorse per evacuare i migranti dalla Libia, come è stato fatto in passato per piccole quote di persone vulnerabili, e prevedere vie di ingresso legali e sicure: Canali umanitari e programmi di reinsediamento stabili e strutturali per quote significative e proporzionali di richiedenti asilo e rifugiati gestiti da Governi nazionali con il supporto delle Nazioni Unite e delle ong.       Quote di ingresso per lavoratori immigratiadeguate, non solo al bisogno di manodopera, ma alle reali possibilità di accoglienza e integrazione di un continente di 450milioni di abitanti che nel 2021 ha accolto meno di 200mila migranti (dati Frontex).      Un’operazione di ricerca e soccorso capillare nel Mediterraneo, fino a che non verrà spezzato il giogo dei trafficanti, con una gestione programmata e strutturale dei flussi migratori verso l’Europa”.

Amnesty International

“Negli ultimi cinque anni sono state oltre 82.000 le persone intercettate in mare e riportate in Libia: uomini, donne e bambini andati incontro alla detenzione arbitraria, alla tortura, a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, agli stupri e alle violenze sessuali, ai lavori forzati e alle uccisioni illegali.

Sono intrappolati in un paese devastato dal conflitto, dove l’illegalità e l’impunità consentono alle bande criminali di prosperare. Molti, temendo per la propria vita e non avendo una via d’uscita sicura e legale dal paese, tentano di raggiungere l’Europa su fragili barche. Sempre più persone vengono fermate e riportate in Libia, a seguito delle misure messe in atto dai governi europei per chiudere la rotta marittima e contenere le persone in un paese non sicuro.

La maggior parte dei rifugiati e dei migranti in Libia proviene dall’Africa subsahariana e settentrionale, mentre un numero minore proviene dall’Asia e dal Medio Oriente. I motivi per cui hanno lasciato i loro paesi d’origine sono vari. Alcuni sono fuggiti a causa di guerre, carestie o persecuzioni. Altri sono partiti in cerca di una migliore istruzione o opportunità di lavoro. Molti di loro intendono rimanere in Libia, mentre altri sognano di raggiungere l’Europa, o sono spinti a farlo dal peggioramento delle condizioni in Libia. Ciò che li accomuna tutti è il desiderio di vivere in sicurezza e dignità”.

Lezione di Diritto internazionale

E’ quella offerta da uno dei massimi esperti in materia: il professor Fulvio Vassallo Paleologo. Che in un corposo saggio pubblicato nella sua interezza su questionegiustizia.it, scrive tra l’altro: 

“L ’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso obbligo degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. La ricostruzione dei fatti e la qualificazione delle responsabilità dei diversi attori coinvolti nelle attività di ricerca e salvataggio (Sar) nelle acque internazionali del Mediterraneo Centrale deve tenere conto dei rilevanti profili di diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale che, in base all’art. 117 della Costituzione italiana, assumono rilievo nell’ordinamento giuridico interno. Le scelte politiche insite nell’imposizione di Codici di condotta, o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale o dalle autorità di coordinamento dei soccorsi, non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati che devono garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco in un luogo sicuro (place of safety). Eventuali intese operative tra le autorità di Stati diversi, o la paventata “chiusura” dei porti italiani, non possono consentire deroghe al principio di non respingimento in Paesi non sicuri affermato dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra.[…]. Come ha affermato la Corte europea dei diritti dell’Uomo nella sentenza Hirsi «secondo il diritto internazionale in materia di tutela dei rifugiati, il criterio decisivo di cui tenere conto per stabilire la responsabilità di uno Stato non sarebbe se la persona interessata dal respingimento si trovi nel territorio dello Stato, o a bordo di una nave battente bandiera dello stesso, bensì se essa sia sottoposta al controllo effettivo e all’autorità di esso». Per la Corte, «dotato di questo contenuto e di questa estensione, il divieto di respingimento costituisce un principio di diritto internazionale consuetudinario che vincola tutti gli Stati, compresi quelli che non sono parti alla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati o a qualsiasi altro trattato di protezione dei rifugiati. È inoltre una norma di jus cogens: non subisce alcuna deroga ed è imperativa, in quanto non può essere oggetto di alcuna riserva» (articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, articolo 42 § 1 della Convenzione sullo status dei rifugiati e articolo VII§1 del Protocollo del 1967)[…]. Lo stretto coordinamento che emerge tra la Guardia costiera italiana, nel suo Comando centrale (Imrcc), la Marina militare con una nave presente nel porto di Tripoli, e la cd. Guardia costiera “libica” potrebbe quindi configurare un vero e proprio respingimento collettivo, attuato anche direttamente dall’Italia, vietato dall’art.4 del Quarto Protocollo allegato alla Cedu e dall’art. 19 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. Se infatti, per la configurazione di un respingimento collettivo, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, occorre che i migranti siano soggetti alla potestà esclusiva del Paese che respinge, in questo caso l’Italia, la circostanza che le persone siano a bordo di imbarcazioni coinvolte in attività Sar inizialmente coordinate da autorità italiane, le sottopone alla piena giurisdizione dell’Italia, che in questa qualità deve anche garantire un luogo di sbarco nel place of safety più vicino, e non nel porto più vicino. Sono queste le ragioni che potrebbero portare ad una ulteriore condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo, sempre che vengano superate le questioni procedurali sulle quali si riducono sempre più gli interventi dei giudici di Strasburgo[…]. Quando le autorità italiane cedono alle autorità libiche la responsabilità Sar, inizialmente assunta dopo il primo avvistamento dei natanti da soccorrere, anche con riferimento alle persone che, trovandosi a bordo di gommoni in acque internazionali, ricadono già sotto la sua giurisdizione esclusiva, indipendentemente dallo stato di bandiera dei mezzi civili o militari che vengono soccorsi, si realizzano tutti gli estremi di un trasferimento di giurisdizione che equivale ad una consegna (rendition) di quelle stesse persone alle autorità di un Paese che non garantisce un luogo di sbarco sicuro, che non aderisce alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, nel quale sono note le collusioni tra autorità statali e trafficanti, e che da ultimo si trova in una fase di conflitto armato e di gravi violazione dei diritti umani anche ai danni della popolazione libica, al punto che a tale riguardo sono in corso indagini da parte della Corte Penale internazionale…. La circostanza che unità libiche partecipino ai soccorsi «il cui coordinamento è sostanzialmente affidato alle forze della Marina militare italiana, con i propri mezzi navali e con quelli forniti ai libici», circostanza accertata dal Giudice delle indagini preliminari di Catania, non esime le autorità italiane dalla individuazione di un luogo sicuro di sbarco (place of safety), che secondo quanto riconosciuto anche in documenti ufficiali della Guardia costiera italiana, come la Relazione annuale per il 2017 della Guardia costiera italiana, richiamata in precedenza, non può essere un porto libico[…].Sono note, e documentate in diversi rapporti internazionali, le condizioni disumane nelle quali si trovano i migranti riportati nei centri di detenzione in Libia. Occorre ricordare che nessun porto libico può essere qualificato quale luogo di sbarco sicuro, non essendo il Governo di Tripoli parte alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, ed essendo la situazione dello Stato “libico” caratterizzata da sistematiche violazioni dei diritti umani. Le gravi violazioni dei diritti umani subite dai migranti in Libia non sono soltanto anteriori alla stipula del Memorandum d’intesa del 2 febbraio 2017 e del successivo Codice di condotta imposto dal Ministero dell’intero alle Ong operanti attività Sar in acque internazionali nel Mediterraneo centrale, ma sono proseguite anche successivamente…”.

Resistere è lecito

Scrive Nello Scavo su Avvenire il 17 dicembre 2021: “Una parola è bastata alla Corte di Cassazione per assolvere due migranti accusati di resistenza per essersi opposti al respingimento in Libia. Una parola per sconfessare anni di accordi tra Roma e Tripoli stipulati sulla pelle dei profughi prigionieri dei campi di detenzione libici.

“Affermativa”. Così la Sesta sezione penale ha risposto alla domanda posta nel ricorso dei legali dei due stranieri che erano riusciti a convincere l’equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa a non puntare la prua verso Sud, dove sarebbero stati consegnati alla cosiddetta guardia costiera libica, per dirigersi invece in direzione di Trapani.

La domanda riportata nel dispositivo della suprema corte riguarda la legittimità della “condotta di resistenza al pubblico ufficiale da parte del migrante che, soccorso in alto mare e facendo valere il diritto al non respingimento verso un Paese non sicuro, si opponga alla riconsegna alla Stato Libico”.

La corte (presidente Mogini, estensore Silvestri) ha risposto senza girarci intorno: “Soluzione: affermativa”. Motivazione fondata, come si legge nel dispositivo, sul codice penale italiano e corroborata dai pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo e di tutte le Convenzioni internazionali sugli interventi di soccorso in mare.

La “notizia di decisione”, per quanto motivata in sole nove righe, contiene affermazioni dirompenti che, da oggi, sono giurisprudenza. Viene ribadito il “diritto al non respingimento” per quei migranti che in caso contrario verrebbero riportati “verso un Paese non sicuro”. Perciò giustificando l’opposizione “alla riconsegna allo Stato Libico”.

L’intera politica di trattative, molti delle quali riservate e dai contenuti tuttora sconosciuti, viene quindi sconfessata, poiché proprio l’Italia è stata e resta il principale Paese artefice della messa in opera dei meccanismi di cattura dei migranti in mare che vengono poi consegnati alle milizie libiche.

“Il giudice per le Indagini Preliminari di Trapani aveva ritenuto la condotta scriminata dalla legittima difesa poiché – spiegano gli avvocati Fabio Lanfranca e Serena Romano – i due giovani, fuggiti dall’inferno libico, avevano agito al fine di salvare sé e gli altri naufraghi dal rischio di patire nuove, gravissime lesioni dei diritti alla vita, alla integrità fisica e sessuale, a tutela della loro prerogativa di essere portati in un place of safety (luogo sicuro di sbarco, ndr) e di ottenere protezione internazionale”.

Il principio indicato dalla Cassazione va ben al di là delle aule giudiziarie. La vicenda, peraltro, era contornata da una serie di menzogne di Stato smascherate pochi giorni dopo… “. 

Così Scavo.

Per non dimenticare un abominio di cui il Parlamento italiano è stato complice votando a larghissima maggioranza il rifinanziamento alla cosiddetta Guardia costiera libica.  Un voto frutto di una scellerata politica di esternalizzazione delle frontiere. A dire “no” fu una coraggiosa, quanto esile, minoranza, della quale è parte Matteo Orfini, parlamentare dem. Così ricorda in un Tweet: “5 anni dalla firma degli accordi Italia-Libia. 5 anni da uno degli errori più drammatici della nostra storia. 5 anni di violazione dei diritti umani, di torture omicidi stupri. 5 anni di inferno per decine di migliaia di persone. Tutto questo fatto su commissione. Nostra”.

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