Carolina Kostner, i giudici: è colpevole, ma l'ha fatto per amore
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Carolina Kostner, i giudici: è colpevole, ma l'ha fatto per amore

Carolina Kostner non coprì Alex Schwazer nell'uso di sostante dopanti, di cui non sapeva, ma ha consapevolmente mentito con l'attenuante dell'amore per l'allora fidanzato.

Carolina Kostner e Alex Schwazer
Carolina Kostner e Alex Schwazer
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26 Gennaio 2015 - 18.01


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Carolina Kostner ha consapevolmente mentito con l’attenuante dell’amore per l’allora fidanzato all’ispettore Wada che si presentò a Oberstdorf: sono le motivazioni della sentenza del Tribunale nazionale antidoping Coni che ha condannato la pattinatrice a 16 mesi di squalifica.

È quanto si legge nelle motivazioni depositate dalla II Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping del Coni che ha condannato la pattinatrice azzurra a un anno e quattro mesi di squalifica. L’azzurra «è stata ritenuta responsabile di aver aiutato Alex Schwazer a sottrarsi a un controllo antidoping – hanno scritto i giudici -, ma assolta dall’accusa di non aver denunciato l’allora fidanzato per la frequentazione del dottor Michele Ferrari».

«L’art. 2.9 delle NSA vigenti, infatti, punisce l’aiuto alla commissione di qualsiasi violazione della normativa antidoping – hanno proseguito -: dunque non solo all’uso di una sostanza vietata ma anche ad esempio all’elusione di un controllo. La diversità di oggetto della valutazione, peraltro, non ne fa venire meno la gravità: l’effettuazione di controlli a sorpresa e fuori dal contesto agonistico è infatti essenziale per un efficace contrasto al doping».

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I giudici spiegano quindi il perchè abbiano concesso le attenuanti alla 27enne altoatesina: «il Tna ha ritenuto che sul comportamento di Carolina Kostner – si legge – abbiano influito svariati fattori, attenuando il grado di sua colpevolezza. Tra tali elementi il Tna ha dato rilievo al fatto che l’atleta ha agito sulla base di una richiesta della persona che amava, al carattere subitaneo della richiesta, che esigeva una risposta nel giro di pochi secondi, all’assenza di elementi che facciano ritenere che il comportamento dell’atleta sia stato premeditato, al fatto l’atleta si è immediatamente attivata affinchè Schwazer si recasse nel luogo in cui poteva essere sottoposto al controllo, e alla circostanza che l’atleta, pur consapevole dell’aiuto all’elusione del controllo, non sapeva che Schwazer faceva uso di sostanze vietate».

Tali elementi hanno giustificato la riduzione della sanzione rispetto ai due anni altrimenti applicabili, sulla base di una norma che consente la riduzione massima ad un anno di squalifica. Contro la sentenza del 16 gennaio è possibile l’appello al Tas che può essere presentato, oltre che dalla Kostner, dalla Procura Antidoping del Coni e dalla Wada.

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