Oblio oncologico, via libera unanime alla Camera: ecco cosa prevede la legge
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Oblio oncologico, via libera unanime alla Camera: ecco cosa prevede la legge

Oblio oncologico, la legge introduce un "diritto all'oblio" per assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione.

Oblio oncologico, via libera unanime alla Camera: ecco cosa prevede la legge
Marco Furfaro e la proposta di legge sull'oblio oncologico
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3 Agosto 2023 - 14.59


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Primo via libera per la legge sull’oblio oncologico, proposta dall’esponente del Pd Marco Furfaro. Alla Camera è infatti arrivata un’approvazione unanime alle norme per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Il testo ora passa al Senato.

La legge introduce un “diritto all’oblio” per assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.

Il testo definisce il diritto all’oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi si prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.

Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. 

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