Il Tar annulla la sospensione disciplinare del generale Pappalardo
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Il Tar annulla la sospensione disciplinare del generale Pappalardo

L'Arma dei carabinieri aveva preso il provvedimenti dopo le discutibili iniziative del capo dei cosiddetto gilet arancioni

Il generale Pappalardo e i 'Gilet arancioni'
Il generale Pappalardo e i 'Gilet arancioni'
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28 Giugno 2021 - 19.40


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E’ stato annullato il decreto del 20 settembre 2018 con il quale il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa inflisse ad Antonio Pappalardo, ex Generale di brigata dei Carabinieri e politico che ha contribuito a fondare il movimento dei ‘Gilet arancioni’, la sanzione di stato della sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per 12 mesi.
La decisione è contenuta in una sentenza del Tar del Lazio pubblicata oggi. La sanzione contestata – e adesso annullata – fu inflitta in quanto all’epoca si ritenne che Pappalardo promuovesse, partecipandovi personalmente e tentando di coinvolgere personale dell’Arma, manifestazioni politiche “durante le quali istigava le Forze dell’ordine a procedere alla destituzione dei parlamentari attualmente in carica”, ma anche pubblicando su social network video nel quale deplorava il comportamento del Ministro della Difesa, e utilizzando la propria effigie in uniforme per presentarsi sul sito web del Movimento Liberazione Italia.
Comportamenti, questi che furono ritenuti idonei a ledere l’Arma e ad ingenerare nell’opinione pubblica il convincimento che la stessa fosse impegnata nello scontro politico.
Il Tar, premettendo che Pappalardo in seguito ai fatti per i quali gli fu inflitta la sanzione disciplinare contestata “veniva sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 414 c.p. (istigazione a delinquere), in relazione all’art. 606 c.p. (arresto illegale)”, e con sentenza depositata il 13 maggio 2021 fu assolto con la formula ‘perche’ il fatto non sussiste’, ha ritenuto adesso che “la sentenza penale ha dunque accertato che nel caso in esame difettava in radice la condotta criminosa ascritta all’imputato, trattandosi di esternazioni politiche aventi il carattere di mera propaganda che, ‘avuto riguardo al particolare contesto in cui ebbero a svolgersi i fatti incriminati, alla qualita’ di esponente politico dell’imputato, al ruolo istituzionale dei destinatari delle sue istigazioni’ escludevano il carattere di reato della condotta”.
Alla fine, per i giudici “resta dunque acclarato, per quanto di interesse nel presente giudizio, che le condotte addebitate al ricorrente sono state poste in essere in quanto esponente politico e nell’esercizio dei suoi diritti politici”.
In piu’, “nel caso di specie, come riconosciuto dal giudice penale, in alcun modo puo’ ritenersi che le esternazioni politiche del Pappalardo, in congedo da oltre dieci anni e non collocabile nella linea di comando dell’Arma dei carabinieri, potessero comunque attribuirsi o ricondursi all’Arma medesima, nel senso di intenderne un coinvolgimento nella vicenda”.

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