Filma la vicina che fa la doccia senza tende alla finestra: per la Cassazione non è reato
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Filma la vicina che fa la doccia senza tende alla finestra: per la Cassazione non è reato

La Suprema corte assolve un 37enne dall'accusa di violazione della privacy per aver fotografato e filmato la donna che usciva dalla doccia senza preoccuparsi della finestra del bagno priva di "filtri"

Filma la vicina che fa la doccia senza tende alla finestra: per la Cassazione non è reato
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9 Gennaio 2019 - 09.18


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La Cassazione ha assolto un uomo dall’accusa di violazione della privacy per aver fotografato e filmato la vicina di casa che usciva dalla doccia senza preoccuparsi della finestra priva di tende. Per la Suprema corte dal momento che per immortalare la donna non è stata utilizzata alcuna tecnologia particolare ma “solo” un normale telefonino, non si può considerarlo un reato.
Questa la decisione della Cassazione nei confronti di un imputato di 37 anni di Busto Arsizio, Simone R., già condannato a due anni e sei mesi perché filmava le dipendenti del suo bar mentre si cambiavano nello spogliatoio e per aver abusato di una bambina di dieci anni. L’uomo è stato però assolto dall’accusa di violazione della privacy per aver filmato la vicina di casa.
Per quest’ultimo reato era stato condannato a due mesi e quindici giorni nel processo di primo grado davanti al Tribunale di Busto Arsizio e poi davanti alla Corte di Appello di Milano. Ma la difesa dell’uomo ha sostenuto che non si trattava della “indebita realizzazione di filmati e fotografie” di una vicina di casa mentre usciva dalla doccia dato che la sua abitazione e quella della donna “erano adiacenti e che la persona offesa si mostrava nuda pur sapendo che la propria abitazione era priva di tende, con la conseguente insussistenza di lesioni alla riservatezza della persona fotografata”.
Una tesi che ha convinto i supremi giudici che – nella sentenza 372 – sottolineano come essendo “pacifico” che l’imputato “non utilizzò alcun accorgimento per fotografare e filmare” la vicina, si deve escludere “la configurabilità del reato di interferenza illecita nella vita privata non essendo stati ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi”.

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