Autore o algoritmo? La sfida del diritto d’autore nell’era dell’IA
Top

Autore o algoritmo? La sfida del diritto d’autore nell’era dell’IA

La promozione della lettura e la protezione della proprietà intellettuale, al centro dell’evento UNESCO, fanno i conti con un’era in cui, 90 anni dopo il discorso di Benjamin sulla riproducibilità tecnica dell’opera, si è passati a quello sull’ambiguità dell’autore.

Autore o algoritmo? La sfida del diritto d’autore nell’era dell’IA
Preroll

redazione Modifica articolo

23 Aprile 2026 - 12.35 Culture


ATF

di Luisa Marini

L’UNESCO dal 1995 ha dedicato il 23 aprile, giorno della morte di Cervantes, Shakespeare e del poeta De la Vega, alla Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, con l’obiettivo di incoraggiare la scoperta del piacere della lettura e valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità. 

Ma oggi, tutto questo ha ancora senso, in un’era in cui il discorso sulla riproducibilità tecnica fatto da Benjamin è passato a quello sull’ambiguità del suo autore effettivo?

Il problema è reale e urgente: il confine tra creazione e generazione sembra farsi più incerto e il processo creativo si va trasformando in maniera frenetica, seguendo la crescita di tecnologie generative sempre più avanzate. Il diritto cerca di dirimere la questione, aperta dal dibattito su cosa costituisca un contributo creativo effettivo.

La nostra recente legge sull’Intelligenza Artificiale, la n. 132 del 23 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre dello scorso anno, segue il Regolamento europeo 2024/1689 ed è la prima normativa organica italiana sull’argomento. Essa ribadisce il principio tradizionale secondo cui l’opera dell’ingegno nasce dall’intelletto e dalla sensibilità dell’uomo, sottolineando come solo questa sia tutelabile, anche quando la macchina contribuisca al risultato.

L’articolo 25, infatti, ha modificato l’articolo 1 della legge sul diritto d’autore aggiungendo che sono protette le opere dell’ingegno “umano”, anche se realizzate “con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale”, purché “costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”. L’IA può essere dunque un supporto, ma la titolarità resta all’apporto creativo dell’autore umano.

Ma, in concreto, è sufficiente un prompt articolato, che contenga un’idea e alcune indicazioni esecutive, oppure il contributo umano deve consistere in qualcosa di più strutturato? 

In Italia e Unione Europea la protezione di un’opera non è subordinata ad alcuna registrazione: la nostra SIAE consente solo di depositarla con fine di prova, e non esercita funzioni di verifica, come il Copyright Office statunitense, che ha già affrontato numerose richieste di registrazione di opere “AI-assisted” e in alcuni casi le ha rigettate, affermando che un prompt, anche complesso e dettagliato, non basta a generare paternità autoriale.

La giurisprudenza sulla co-autorialità, ossia quando un’opera è formata dal contributo inscindibile di più autori, come nel cinema europeo, ci aiuta a capire cosa significhi, in concreto, il contributo dell’autore: non si tratta di realizzare materialmente ogni parte dell’opera, bensì ideare, coordinare, scegliere, montare o dirigere, purché da tali attività emerga una impronta creativa riconoscibile. 

Riportata nel contesto dell’Intelligenza Artificiale, questa modalità suggerisce che la titolarità dell’opera dipende dall’intensità con cui la persona umana che utilizza l’AI orienta il processo, definendone le scelte espressive e riconoscendo il risultato finale come propria creazione. 

Native

Articoli correlati