Superbonus, proroga per le villette: ecco in cosa consiste
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Superbonus, proroga per le villette: ecco in cosa consiste

Proroga superbonus 110 per le villette: in cosa consiste. Al momento, chi vuole usufruire dell’agevolazione deve assicurarsi che il 30% dei lavori sia effettuato entro il 30 giugno, e che l’ultimazione delle opere avvenga entro il 31 dicembre

Superbonus, proroga per le villette: ecco in cosa consiste
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21 Aprile 2022 - 12.41


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La proroga del superbonus 110 approvata dal Parlamento nel Documento di Economia e Finanza riguarda anche le villette: ci sarà più tempo per effettuare il 30% dei lavori. Nella proroga anche  l’allentamento dei limiti per la cessione dei crediti edilizi. 

Proroga superbonus 110 per le villette: in cosa consiste. Al momento, chi vuole usufruire dell’agevolazione deve assicurarsi che il 30% dei lavori sia effettuato (ovvero pagato) entro il 30 giugno, e che l’ultimazione delle opere (ovvero il saldo) avvenga entro il 31 dicembre. Sono termini che in molti casi si stanno dimostrando problematici da rispettare, quindi il governo vuole “prorogare il termine attualmente previsto”.

Il testo precisa anche che “la percentuale del 30% dell’intervento complessivo” deve essere riferito “al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell’intervento”. 

Ricordiamo che i lavori rientranti nel superbonus 110% per le villette sono quelli trainanti, ovvero:

il cappotto termico; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati; interventi antisismici.

Mentre i trainati sono: gli interventi di efficientamento energetico; l’eliminazione delle barriere architettoniche; l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo; l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La risoluzione chiede anche di allentare i limiti molto forti introdotti negli ultimi mesi per la cessione dei crediti edilizi, consentendola a istituti diversi da banche ed assicurazioni.

Con le regole attuali, il proprietario dell’immobile può liberamente effettuare la cessione a chi vuole o chiedere lo sconto in fattura; dopo questo passaggio però le successive cessioni non possono essere più di due, non possono essere parziali e si possono fare solo a banche, assicurazioni, finanziarie iscritte all’albo. Il dl Bollette ha introdotto per le sole banche la possibilità di effettuare un quarto passaggio, ma esclusivamente a correntisti dell’istituto. Ora si chiede che anche altri soggetti possano rientrare nella cessione.

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