di Antonio Salvati
La storia insegna che la democrazia è sempre esposta al rischio di degenerare. Lo avvertiamo concretamente anche nel nostro tempo. È un dato inequivocabile che siamo in una fase di regressione democratica a livello mondiale. Dopo decenni di espansione delle democrazie in tutto il mondo nel secolo scorso, viviamo in un tempo che è ormai inequivocabilmente contrassegnato da una fase di recessione. Il Democracy Report 2025 del V-Dem Institute, che monitora l’evoluzione dei regimi politici a livello globale, segnala che soltanto il 28 per cento della popolazione mondiale vive oggi in Paesi classificati come democratici. Sempre più spesso coinvolge anche democrazie di lungo corso, compresa la nostra.
La regressione della vitalità della democrazia spesso si accompagna di pari passo ad un indebolimento delle corti costituzionali. Si tratta di un dato poco osservato, se non dagli studiosi. Di questo e soprattutto di altro si occupa la giurista e Presidente emerita della Corte costituzionale Marta Cartabia in un utile volume Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico (Egea Milano 2026, pp. 146, € 16,00). Non c’è stato un annientamento delle corti costituzionali – avverte la Cartabia – ma senz’altro una “cattura” della politica, la quale agisce per lo più sui sistemi di nomina per evitare che queste corti fossero troppo indipendenti e per addomesticarle alla linea politica del governo. Infatti, sono gli unici organi che sono in grado di fischiare il fallo, di alzare la bandierina ai governi e dire di qui non puoi passare. Emblematico è il caso israeliano, baluardo di democrazia in Medio Oriente, dove nel 2025, in una seduta notturna segnata da tensioni, la Knesset ha approvato una riforma giudiziaria – suprema proposta nel 2023, inizialmente bloccata dopo forti contestazioni di piazza – che tra le diverse cose modifica la nomina dei giudici della corte.
Il libro della Cartabia non è un libro (solo) per giuristi. Parla di democrazia, di costituzioni, di corti costituzionali, di limiti al potere, di rappresentanza e di governabilità, con l’intento di raggiungere chiunque sia interessato a riflettere sui problemi che riguardano la sfera pubblica. Un libro – dicevo – assai utile, da leggere. Tanti i motivi sui quali riflettere. Innanzitutto, la perdita del senso del limite al potere sotto molti profili. Solitamente in Italia, ma non solo, capita di ascoltare che in democrazia chi vince le elezioni ha il diritto di fare ciò che ritiene giusto. Certo, ma non può fare tutto: ci sono dei limiti. Le elezioni politiche sono un momento importante della vita democratica del paese, ma non corrisponde al vero ai canoni democratici l’idea – che si è fortemente insinuata nella mentalità comune – che l’azione politica non conosce limiti. Jacques Maritain affermava che la democrazia non sopporta padroni assoluti.
Oggi le democrazie sono a rischio – sostiene preoccupata Cartabia – soprattutto laddove si perde il senso e il valore del limite al potere. «Una immensa quantità di risorse politiche, tecnologiche e finanziarie si sta concentrando in capo a pochi soggetti che sembrano essere nelle condizioni di poter decidere in pochi istanti delle sorti del mondo, nel bene e nel male». Sotto la spinta dell’urgenza delle decisioni, i governanti, una volta eletti, percepiscono gli argini stabiliti dal diritto, costituzionale e internazionale, come fastidiosi intralci all’efficacia dell’agire. In assenza di limiti, il potere si trasforma in dominio, violenza, sopraffazione. Smarrire il senso del limite, per la Cartabia, «è una forma di hybris, che già gli antichi indicavano come il principale nemico della democrazia: Edipo Re, dal fondo del tempo, ci ricorda che “la hybris genera tiranni”». Lo ha affermato con nettezza di recente la nostra Corte costituzionale in riferimento al divieto di terzo mandato: «la democrazia moderna può funzionare solo con o attraverso limitazioni che siano predeterminate come legittime e ragionevoli» (sentenza n. 211 del 2025). A maggior ragione, in un contesto segnato dalla tendenza alla personalizzazione e all’accentramento del potere politico da parte di leader investiti direttamente con mandato popolare, rispetto ai quali, dice la Corte, «ricorre l’esigenza democratica di bilanciare il rischio, insito nell investitura popolare diretta, di spinte plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere».
La Corte costituzionale italiana celebra nel 2026 un importante anniversario: sono trascorsi settant’anni dal suo insediamento e dalla sua prima sentenza. In Italia la Corte costituzionale è nata con la Costituzione repubblicana del 1948, ma ha iniziato a operare effettivamente solo nel 1956. È una creatura inedita, tra le più innovative nell’organizzazione costituzionale dello Stato. È un’istituzione rispettata e autorevole, che merita di essere meglio conosciuta dai cittadini. «Gli anni che ho trascorso al Palazzo della Consulta come giudice costituzionale mi hanno fatto apprezzare l’importanza di questa istituzione e la sua capacità di incidere nella vita dei cittadini e della Repubblica italiana, nel nome della Costituzione. Alzando lo sguardo oltre i confini nazionali, si può cogliere su una più vasta scala l’apporto delle corti costituzionali alla vita delle democrazie. Ma si colgono altresì nitidamente le tensioni a cui queste istituzioni sono oggi sottoposte».
Le corti costituzionali sono istituzioni giovani. «Giudici, re e capi di Stato, eserciti, ministri e amministrazioni più o meno articolate si rinvengono nelle organizzazioni politiche da tempi immemori; i parlamenti appartengono a un’epoca più vicina ai nostri giorni, ma hanno comunque radici plurisecolari, che risalgono almeno al Medioevo; viceversa, le corti costituzionali sono un’innovazione del XX secolo e si sviluppano in Europa dapprima e in tutto il mondo poi a partire dal secondo dopoguerra».
Dopo la Seconda guerra mondiale, le corti costituzionali si sono diffuse a ondate successive, anzitutto nel continente europeo: in Italia (1948) e in Germania (1949), oltre che in Austria (1945), in occasione della scrittura delle nuove costituzioni democratiche dopo la caduta del fascismo e del nazismo. Una seconda ondata ha portato all’istituzione di corti costituzionali nella penisola iberica: in Portogallo con la nuova Costituzione del 1976 e in Spagna con la Costituzione del 1978, «alla fine – sottolinea Cartabia – dei regimi autoritari di Salazar e di Franco». La terza fase ha preso avvio all’inizio degli anni Novanta del Novecento in Europa centro-orientale, dopo il crollo del Muro di Berlino sono sorte altre corti costituzionali nelle nuove costituzioni di Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Albania, Bulgaria, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia, ma anche Armenia, Azerbaigian, Georgia, per menzionarne solo alcune, «rappresentative di uno sviluppo che si riscontra nei paesi che sul finire del XX secolo si sono affrancati dal legame con il regime sovietico». È evidente quanto le corti costituzionali rappresentano un’innovazione recente, «una risposta alle tragedie del XX secolo. Eppure, l’esigenza di un’istituzione in grado di preservare la struttura fondamentale della comunità politica di fronte al rischio – sempre in agguato – di degenerazioni e di torsioni autoritarie, nasce insieme alla riflessione politica della nostra civiltà».
La già menzionata tragedia di Sofocle mette in scena gli effetti che si producono quando il governo della città è gestito con la hybris del più forte ai posti di comando. Sofocle è un poeta ateniese, impregnato di democrazia e sa bene che il pericolo maggiore per la vita democratica è la mancanza del senso del limite, soprattutto da parte di chi detiene il potere. In fondo, la tragedia non indica una soluzione facilmente praticabile. Ci pone di fronte a «scelte tragiche. Per Paul Ricoeur, la tragedia, «mentre disorienta lo spettatore, lo invita a riorientare la sua azione. Di fronte al contrasto della legge positiva con un ordine normativo superiore, spetta al lettore cercare una via per ricomporre il conflitto prima che diventi dissidio insanabile. Nel dissidio prevale il più forte, ha il sopravvento chi ha il potere di comando: è una questione di potere e di numeri, di forza. Ma il risultato è la distruzione di tutti, compreso il più forte e con lui tutta la città».
È questo il problema che il costituzionalismo contemporaneo ha inteso affrontare attraverso la predisposizione di costituzioni «che impongono una serie di limiti al potere, anche quando il potere deriva dalla volontà popolare. È questo il problema che il costituzionalismo contemporaneo ha inteso affrontare sviluppando «istituzioni imparziali idonee a garantirne il rispetto: le corti costituzionali, il cui compito è assicurare che la vita democratica si svolga sempre all’insegna della forza del diritto, piuttosto che della legge del più forte».
Le corti non sono onnipotenti non hanno la borsa e la spada non possono dare esecuzione alle loro sentenze, direbbe la Cartabia. Non hanno le risorse economiche per fare accadere certe né i poteri per imporre con metodi coercitivi. Non possono agire se non richieste nei modi in cui può essere adita, possono sentenziare sempre se formalmente sollecitate. In altri termini, non possono autodeterminarsi, ossia intervenire autonomamente e liberamente su diversi temi se non richieste. L’obiettivo è quello di dare attuazione ai valori costituzionali.
In una recente intervista rilasciata a Francesco Costa, direttore de Il Post, la Cartabia ha significativamente sottolineato non si cambiano le leggi elettorali a ridosso delle elezioni. Non è soltanto malcostume, si va contro gli standard internazionali, come prevede il Codice di buona pratica elettorale, documento stilato dalla Commissione di Venezia (organo consultivo del Consiglio d’Europa; ufficialmente porta il nome di “Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto), di cui la Cartabia è Presidente, e recepito dalle principali sedi sovranazionali europee come enunciato deontologico, rivolto per lo più ai legislatori nazionali ed agli organi che gestiscono il procedimento elettorale. Ha aggiunto che in Italia, le elezioni politiche non devono nominare un governo, devono eleggere i rappresentanti in Parlamento, alcuni dei quali faranno parte della maggioranza che sosterrà il governo, altri dell’opposizione. C’è una pluralità di voci da esprimere. Il popolo è un nome collettivo, parla al plurale. Non servono a designare il capo di governo. La nomina del presidente del Consiglio spetta al Presidente della Repubblica (articolo 92) che interpreta gli esiti elettorali. Benché il procedimento non sia normato dalla Costituzione, è ormai prassi che alla nomina si arrivi attraverso consultazioni tra il Presidente della Repubblica stesso e i delegati dei Gruppi parlamentari. Ha, inoltre, sostenuto che la prassi del mettersi d’accordo – soprattutto in ambito politico – è un valore aggiunto, come accadde in Assemblea costituente dopo la sua elezione nel 1946. In quella straordinaria stagione, durata meno di due anni, è stata concepita la Costituzione italiana, la “più bella del mondo”, non solo per il suo alto valore democratico, ma per l’equilibrio sviluppatosi tra culture politiche diverse. Ci si mise d’accordo anche quando ci furono delle buone ragioni per competere anche accanitamente su altri piani. Ascoltarsi ha generato e genera creatività istituzionale.
Quella creatività che ha consentito di generare la prima parte della nostra Costituzione, quella che definisce le libertà fondamentali e le responsabilità sociali ed economiche, che regola i rapporti fra la società, la persona e lo stato. Essa rappresenta, per la Cartabia, un vero e proprio valore aggiunto abbastanza significativo perché contiene dei fondamenti e una visione più resistente alla prova del tempo rispetto alle altre costituzioni.
Potremmo dire che il vero programma politico per ogni coalizione che aspiri a governare dovrebbe essere quello di attuare la Costituzione. Ripartire dalla Carta, che mai come oggi è «ancora un programma, un impegno, un lavoro da compiere», per usare le parole di Piero Calamandrei agli studenti milanesi nel lontano 1955.