Video contro la mendicante rom: il leghista Di Giulio denunciato per odio razziale
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Video contro la mendicante rom: il leghista Di Giulio denunciato per odio razziale

Arturo Scotto, coordinatore di Articolo 1 ha presentato un esposto il leghista Alessio Di Giulio che aveva ripreso una mendicanti dicendo: "Vota Lega per non vederla mai più"

Video contro la mendicante rom: il leghista Di Giulio denunciato per odio razziale
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7 Settembre 2022 - 11.43


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Il vergognoso video del leghista di Firenze contro la mendicante è stato il simbolo della discriminazione che all’estrema destra si fa contro gli ultimi, ossia i migranti, i mendicanti, i tossicodipendenti. Guardati solo come spazzatura da far sparire e non come problema sociale che chiama in causa tutti.

Da qui la deriva militaresca e poliziesca per affrontare i problemi della marinalità sociale solo come questioni di sicurezza e non altro.

Ora il coordinatore di Articolo 1 Arturo Scotto ha denunciato il dirigente leghista.

“Stamattina – ha detto Scotto – ho presentato una denuncia formale all’autorità giudiziaria presso il commissariato di polizia, sezione San Giovanni, a Firenze. Dal video appare chiaro ed evidente che il consigliere della Lega Alessio Di Giulio sia inciampato in un reato gravissimo e ignobile, normato dall’articolo 604 bis del Codice Penale.La norma punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Quell’espressione nei confronti della donna della Comunità ROM “il 25 settembre vota Lega: non la rivedranno mai più” rappresenta uno dei punti più inquietanti di questa campagna elettorale.

Io penso che le parole siano importanti e vadano sempre pesate. E che queste frasi non siano ragazzate. Sono il segno di una degenerazione del dibattito pubblico pericolosissima: ci vuole poco perché si passi dalle parole ai fatti. Per queste motivazioni io credo occorra far funzionare la legge: perché l’Italia ha una giurisprudenza chiara che mette al bando qualsiasi forma di razzismo e lo punisce con determinazione ed efficacia. E la legge resta lo strumento fondamentale per difendere i più deboli e le minoranze.

La denuncia

Il sottoscritto Arturo Scotto, nato a Torre del Greco (NA) il 15 maggio 1978, 

espone

In data 4 settembre 2022 il sig. Alessio Di Giulio (nato a Firenze il 21 giugno 1981), Consigliere del Quartiere 3 della città di Firenze, eletto nella lista Lega ed appartenente, nell’Organo istituzionale di cui è rappresentante, al “Gruppo Lega”, pubblicava sul social network Facebook un video nel quale ritraeva se stesso accanto a una donna, evidentemente sconosciuta e incontrata per strada, altrettanto evidentemente di etnia rom in ragione dei vestiti che indossava, tipici di quella tradizione. 

Durante il video pronunciava, ripetutamente, le seguenti parole, riferite alla donna che aveva accanto: “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più, per non vederla mai più”. 

Il video veniva individuato e pubblicato sul proprio profilo del social network Facebook dalla giornalista Selvaggia Lucarelli , che -con un proprio post– ne criticava il contenuto. 

Essendo stato il post originario rimosso dalla pagina del suo autore, la Lucarelli assume vesti di persona informata sui fatti. La visione del video, tuttavia, permette già di evidenziare che, al momento della “cattura” dello stesso da parte della giornalista, il post del Di Giulio aveva già assommato 298 like, 85 commenti, 34 condivisioni, a riprova della capacità diffusiva che aveva già esercitato. 

Veniva ulteriormente ripreso, per quanto il sottoscritto abbia potuto constatare dalle versioni online di diversi quotidiani. 

Lo pubblicava La Repubblica che titolava : “Leghista posta il video con una donna rom: “Votate Lega e lei sparirà dalle strade di Firenze

L’articolo che accompagnava il video recava: “Il capogruppo della Lega al quartiere 3 Firenze – Alessio Di Giulio – ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook che ha provocato molte polemiche. Di Giulio riprende una donna rom che cammina per le strade del capoluogo toscano mentre dice: “Vota Lega per non vederla mai più”. Slogan che riportava anche nella caption del video pubblicato sui social, salvo modificarla qualche ora più tardi arricchendola con la definizione giuridica del reato di ‘accattonaggio molesto’. Ma, come fanno notare in molti sui social, la donna al momento delle riprese stava camminando per strada, quindi non stava commettendo nessuna infrazione. Il breve filmato è stato rilanciato più volte sui social dopo essere stato definito razzista e discriminatorio.”

Veniva pubblicato nella sua home page dal quotidiano La Stampa

Veniva pubblicato dal Corriere della Sera, che titolava: “Il video anti-mendicanti del consigliere di Firenze: «Vota Lega, lei non ci sarà più»”.

L’articolo che accompagnava il video recava: «25 settembre. Vota Lega per non vederla mai più». Sta facendo il giro dei social il video postato su Facebook dal consigliere di quartiere di Firenze Alessio Di Giulio (Lega). L’esponente del Carroccio si accosta ad una donna che chiede l’elomosina nel centro storico del capoluogo toscano e fa capire quale potrebbe essere il suo destino se le elezioni del 25 settembre prossimo andranno nel modo da lui auspicato. Di Giulio urla: «25 settembre. Vota Lega per non vederla mai più». La donna cerca una timida difesa: «Non dire così». E il consigliere del Carroccio con tono di voce ancora più alto ripete: 25 settembre, vota Lega in modo che lei a Firenze non ci sia più».

L’episodio veniva ripreso dalla pagina fiorentina de La Repubblica con successivo articolo( così come da quella del Corriere della Sera

Il contenuto del video integra -a parere di chi scrive- gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 604 bis del codice penale. 

La norma punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. 

Sul fatto che la diffusione sui social network possa integrare una ipotesi di propaganda, non v’è dubbio. In questo caso, poi, è lo stesso agente che dichiara le proprie finalità della più convenzionale tra le forme di propaganda, quella elettorale. 

Neppure vi è dubbio in relazione alla natura di discriminazione razziale o etnica della condotta. Rivolgendosi agli elettori affermando che votando il proprio partito “non la rivedranno più”, il Di Giulio non si riferisce alla donna nella sua dimensione soggettiva, ma esclusivamente in quanto appartenente alla comunità Rom. Il messaggio che il video vuole veicolare è che con la vittoria elettorale della Lega non si vedranno più in città tutti i rom, non solo la malcapitata signora. 

In termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Integra il reato di propaganda di idee discriminatrici, previsto dall’art. 3 comma primo lett. a) della l. n. 654 del 1975, l’intervento di un consigliere comunale contenente affermazioni fondate sull’odio e la discriminazione razziale ai danni delle Comunità Rom e Sinti nel corso di una seduta consiliare. (Annulla con rinvio, App. Trento, 11/05/2011)” Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 22/11/2012, n. 47894 (rv. 254074). 

Più recentemente, ancora la giurisprudenza di legittimità ha tratteggiato i confini della fattispecie incriminatoria: “Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'”odio razziale o etnico” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi della disposizione indicata la condotta del ricorrente, parlamentare europeo che, nel contesto di una trasmissione radiofonica, aveva commentato l’incontro avvenuto tra il Presidente della Camera dei deputati ed esponenti delle comunità Sinti e Rom, attribuendo a questi ultimi “una certa cultura tecnologica dello scassinare gli alloggi della gente onesta” e una tendenziale avversione per il lavoro, e giustificando come “un riflesso pavloviano dettato da un’esperienza secolare” l’istinto di “di mettere mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via”). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 06/03/2018)” Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 07/05/2019, n. 32862 (rv. 276857-01).

La pronuncia si attaglia perfettamente al caso di specie. 

Il Di Giulio con il proprio video ha intenzione di raccogliere adesioni, nello specifico il voto di un numero indeterminato di persone, attraverso la divulgazione – con lo strumento oggi più potente, i social network- di opinioni in grado di influenzare il comportamento dei suoi followers, come dimostra l’ampio numero di like assommati prima che il post fosse rimosso dalla pagina. 

La condotta è dichiaratamente finalizzata a un comportamento discriminatorio, rappresentato dall’eliminazione dalla vista dei cittadini di etnia Rom e, dunque, dall’odio razziale così come interpretato dalla giurisprudenza. Eliminazione che, nel messaggio veicolato nel video sarebbe tanto più probabile quanti più voti assommi il partito cui l’agente chiede l’adesione attraverso il voto. 

Quel che più impressiona della condotta del Di Giulio è che utilizza, piega il più importante diritto costituzionale a fini illegali, incostituzionali oltre che incivili. 

Dalla stampa si è appreso che, successivamente alla pubblicazione del video, il Di Giulio avrebbe arricchito il post a sua firma con un riferimento al reato di cui all’art. 669 bis del codice penale (Esercizio molesto dell’accattonaggio). Se la circostanza trovasse conferma, non emergendo dal video alcuna molestia da parte della donna ritratta, né che stia svolgendo alcuna forma di accattonaggio, con la condotta qui denunciata potrebbe ritenersi integrato il reato di calunnia, essendo perfettamente consapevole il Di Giulio (così come chiunque veda il video) della innocenza della donna rispetto all’accusa che le muove. Per le stesse ragioni, potrebbe essere integrato il reato di diffamazione aggravata dall’utilizzo del mezzo della stampa, avendo diffuso sul proprio profilo Facebook la falsa notizia che la signora ritratta nel video stesse compiendo un reato o fosse solitamente dedita all’accattonaggio molesto. Ciò a tacer del fatto che nella frase da ultimo menzionata, ancora una volta il riferimento potrebbe non essere alla donna nello specifico, ma in generale al gruppo etnico cui appartiene, rilevando in questo caso la condotta quale ulteriore ipotesi del sopra menzionato reato previsto all’art. 402 bis del codice penale. 

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Arturo Scotto, come sopra generalizzato, denuncia all’intestata Autorità giudiziaria i fatti di cui alla parte motiva, affinché nel valuti l’eventuale rilevanza penale in relazione alle fattispecie di reato sopra menzionate. 

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