La Cassazione chiude per sempre i matrimoni con le spose bambine
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La Cassazione chiude per sempre i matrimoni con le spose bambine

E commette reato - atti sessuali con minore - chi convive 'more uxorio' con una minore di 16 anni, anche se c'è il suo consenso. La sentenza della Suprema corte riferita a una storia tra ragazzi Rom

La Cassazione sulle spose bambine
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22 Novembre 2017 - 16.54


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Con una minore non si può. Con una ragazza che abbia meno di 16 anni non si può. Anche se lei è consenziente non si può. Anche se la cultura rom ammette le spose bambine, in Italia il matrimonio con minorenni non esiste. Non si può. E commette reato – atti sessuali con minore (art.609 quater) – chi convive ‘more uxorio’ con una minore di 16 anni, anche se c’è il suo consenso. La Cassazione ha così confermato la condanna a un anno, con le attenuanti generiche, inflitta dalla Corte d’Appello di Sassari a un giovane, all’epoca ventiduenne, che aveva sposato la ragazza ‘con matrimonio rom’ I fatti si sono svolti nel 2011 e il giovane era stato ritenuto colpevole sia dal Tribunale di Sassari, che dalla Corte d’Appello. Nel ricorso in Cassazione, il difensore dell’imputato aveva opposto che non ci fosse alcuna “situazione di soggezione”, neanche morale, tra i “due fidanzati, già coniugi”, secondo la loro cultura. In pratica, la difesa aveva provato a sostenere che la norma punisce gli atti sessuali compiuti in un rapporto non paritario, di supremazia dell’autore tale da condizionare una ragazza di meno di 16 anni.
Non in un’unione stabile. Non esiste “un rapporto di matrimonio tra il soggetto attivo del reato e quello passivo”, premette la terza sezione penale della Cassazione, e non può essere portato in giudizio come causa di esclusione del reato. Nemmeno se previsto nella cultura di origine dei due giovani, che – dice la Cassazione – ammette “il matrimonio anche con minori di 14 anni, spesso avuncolato, zia/zio nipote”. Poiché “i minori di età non possono contrarre matrimonio”.
Sarebbe stato diverso, invece, se la ragazza avesse già compiuto i 16 anni e avesse potuto dare un valido consenso agli atti sessuali con il proprio convivente.

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