Corte Ue: no alla proroga automatica delle concessioni balneari in Italia
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Corte Ue: no alla proroga automatica delle concessioni balneari in Italia

Bocciata la decisione per le concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020. Far ammortizzare gli investimenti non giustifica l'automatismo. È disparità di trattamento.

Spiaggia Tropea
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14 Luglio 2016 - 15.11


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il diritto dell’Unione è contrario alla proroga automatica in assenza di gare. La Corte europea ha bocciato la proroga automatica decisa dall’Italia per le concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020. Riprendendo le conclusioni dell’avvocato generale di febbraio scorso nelle cause che coinvolgono gestori sardi e la Promoimpresa operante sul Lago di Garda, i giudici oggi hanno sentenziato che il diritto dell’Unione è contrario alla proroga automatica in assenza di gare, in particolare per le strutture con “interesse transfrontaliero certo”. 

Tocca ai giudici. Con la sentenza di oggi, la Corte rileva che in punto di diritto spetta ai giudici italiani verificare se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazione per via della scarsità delle risorse naturali, che è la fattispecie in cui si applica l’articolo 12 della direttiva servizi. In questo caso la Corte ha precisato che il rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento economico delle spiagge “deve essere oggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e trasparenza, in particolare un’adeguata pubblicità”. I giudici di Lussemburgo hanno quindi rilevato che “la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione”. 

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Far ammortizzare gli investimenti non giustifica l’automatismo. La Corte osserva che “certamente” l’articolo 12 consente agli stati membri di “tenere conto di motivi imperativi di interesse generale quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni in modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati”. “Tuttavia – aggiungono i giudici – considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione”.

Disparità di trattamento. La Corte inoltre afferma che, nel caso in cui giudici italiani dovessero ritenere la direttiva europea non applicabile in certi casi specifici ma ci fosse un interesse transfrontaliero (ad esempio per località di particolare pregio turistico o nelle zone più vicine al confini terrestri della penisola), la proroga automatica “costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri stati membri e potenzialmente interessate”. Quindi anche in questo caso andranno organizzate gare per la concessione, aperte alla concorrenza europea.

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