Ecco quali sono le ragioni per cui la Consulta ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sull'eutanasia
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Ecco quali sono le ragioni per cui la Consulta ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sull'eutanasia

La Consulta ha preferito mantenere lo status quo, ritenendo queste vittime incolpevoli non meritevoli di quella stessa tutela prevista dagli artt. 2 e 32 della Costituzione che, a parole, si è preoccupata di assicurare ai soggetti deboli e vulnerabili.

Ecco quali sono le ragioni per cui la Consulta ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sull'eutanasia
Marco Cappato
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Aldo Luchi Modifica articolo

16 Febbraio 2022 - 10.04


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Il laconico e asettico comunicato con il quale, ieri sera, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale ha divulgato la decisione di dichiarare inammissibile il quesito referendario sulla eutanasia lascia trapelare con chiarezza le ragioni che hanno ispirato la decisione di non lasciar votare i cittadini.

Un milione e 240 mila le sottoscrizioni a favore della proposta referendaria durante una delle campagne referendarie più animate della storia repubblicana. Numeri che rendono con chiarezza quanto la questione sia sentita dalla popolazione e che dimostrano quanto il tema del fine vita assuma una trasversalità ideologica e generazionale del tutto dissonante con le posizioni sulle quali si sono (o non si sono affatto) arroccati i partiti e le associazioni.

L’inammissibilità è stata decisa “perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.”, cioè per le ragioni che diversi commentatori hanno sostenuto nel corso di questa lunga campagna referendaria: l’abrogazione delle ipotesi non aggravate di omicidio del consenziente (il 1° comma dell’art. 579 CP) avrebbe determinato un vulnus normativo tale da rendere incompatibile la previsione con l’assetto costituzionale: uno dei cosiddetti limiti impliciti. Il richiamo alla tutela minima della vita umana rende evidente che, a parere della Consulta, l’eventuale (e probabile, laddove si fosse votato) approvazione del referendum avrebbe limitato il diritto fondamentale della tutela della salute previsto dall’art. 32 della Carta costituzionale ed il dovere di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’individuo (tra questi, appunto, il diritto alla salute e alla vita) contenuto nell’art. 2.

In sostanza, il rischio paventato dalla Consulta e, prima, dai commentatori contrari al referendum è che qualunque soggetto potesse validamente prestare un consenso al proprio omicidio, scriminando la condotta dell’omicida, senza che fossero sussistenti i requisiti di irreversibilità della malattia e di intollerabilità delle sofferenze che già oggi rendono legittimo il ricorso alla interruzione dei trattamenti vitali e, in forza della c.d. “sentenza Cappato” che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 580 CP (istigazione o aiuto al suicidio), e l’aiuto al suicidio.

Il rischio paventato è soltanto teorico e non è configurabile per almeno due ragioni: qualunque soggetto, anche (e soprattutto) se debole e vulnerabile ha, in genere, la possibilità di suicidarsi senza dover ricorrere all’azione di altre persone; il consenso eventualmente prestato da una persona debole o vulnerabile non sarebbe in ogni caso valido e, quindi, l’omicidio di queste persone sarebbe stato comunque perseguibile e punibile in forza dell’art. 575 CP (omicidio volontario). In realtà, la norma come risultante nel caso avesse vinto il SI avrebbe tutelato unicamente i medici che, comunque, devono informare la propria attività al rispetto di tutte le altre norme diverse da quelle penali.

Insomma, siamo davanti a un cortocircuito. Anzi a diversi.

Uno è rappresentato dalla natura stessa del referendum abrogativo: questa forma di partecipazione popolare ai processi legislativi è limitato all’abrogazione di norme o di parti di esse. E l’abrogazione di una norma o di una parte non può che avere come conseguenza la creazione di un vuoto normativo, a meno di non voler affermare che il referendum abrogativo sia ammissibile soltanto laddove riguardi norme che riguardino un ambito già interamente coperto dal altre norme. Ma questa interpretazione sarebbe eccessivamente restrittiva.

Un altro corto circuito consiste nella pretesa di tutelare, con la pronuncia odierna, le persona deboli e vulnerabili, ma in realtà di mantenere ferma una ingiustificabile disparità di trattamento tra quei cittadini che possono darsi la morte da sé, così esercitando liberamente il proprio diritto all’autodeterminazione, e quelli che, per le proprie particolari condizioni psicofisiche (ad esempio, persone affette da tetraplegia o da SLA), non sono materialmente in condizioni di dare seguito in prima persona al proprio proposito suicidario.

Infine, si assiste ad una cortocircuito politico: 1.240.000 cittadini hanno consapevolmente chiesto di potersi esprimere. Chi, come me, ha vissuto in prima persona la campagna informativa e la raccolta delle firme a sostegno della proposta ha ascoltato storie di sofferenza, di eccezionale dedizione e di profonda riflessione del tutto avulse dalle ideologie politiche e dalle convinzioni religiose, storie di figli/e che hanno assistito la madre o il padre e di mogli e mariti che hanno sostenuto e curato il/la coniuge lungo un percorso durissimo e terribile, fatto di indicibili sofferenze che annullano la dignità del malato senza dargli alcuna speranza.

La Consulta ha preferito mantenere lo status quo, ritenendo queste vittime incolpevoli non meritevoli di quella stessa tutela prevista dagli artt. 2 e 32 della Costituzione che, a parole, si è preoccupata di assicurare ai soggetti deboli e vulnerabili.

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