Apologia di fascismo a Predappio: ecco il testo della denuncia dell'Anpi

Qualche giorno fa abbiamo dovuto assistere alla sfilata dei fascisti italiani e alla maglietta disgustosa della signora Selene Ticchi. Finalmente è arrivata la denuncia

La maglia della vergogna
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7 Novembre 2018 - 10.13


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Il 28 ottobre abbiamo dovuto assistere alla sfilata dei fascisti italiani e alla maglietta disgustosa della signora Selene Ticchi, candidata sindaco di Budrio con Aurora Italiana, militante di Forza Nuova. Indossava una maglietta che in uno Stato normale, democratico e basato sui valori dell’antifascismo (come l’Italia è, anche se molto meno da alcuni mesi a questa parte) le sarebbe già valsa una condanna per apologia del fascismo e per vilipendio: Auschwitlzland dice quella scritta infame, nel font che imita Disneyland. I lager dove sono morti sei milioni di ebrei diventa “humor nero” che fa stampare sulla faccia della signora Ticchi un bel sorrisetto soddisfatto. 

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In migliaia si sono ritrovati nelle osterie a bere birra già dalle prime ore del mattino del 28, a comprare accendini con le effigi del loro amato Duce, a suonare le trombe e le fanfare e a chiamarsi tra loro ‘camerata’. 

Tutti, ovviamente, dalla parte di Salvini: linea dura sull’immigrazione, intransigenza sulla famiglia tradizionale, che si porti un po’ d’ordine in questa Italia che ha l’ardire di volere vivere nel 2018, nel 21esimo secolo, lasciandosi alle spalle le orride dittature del secolo scorso. Non sia mai: per i fascisti come la nostra Ticchi bisogna tornare al ventennio. 

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L’Anpi ha denunciato questa pagliacciata alle autorità. Questo il testo:

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Forlì

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Atto di denuncia-querela 

La sottoscritta Carla Nespolo, nata a Novara il 4 marzo 1943, nella sua qualità di Presidente nazionale pro tempore dell’A.N.P.I. – Associazione nazionale partigiani d’Italia, Ente morale, con sede in Roma, Via degli Scipioni n. 271, nominata con delibera del Comitato nazionale ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’A.N.P.I., approvato con d.l. 5 aprile 1945 e succ. mod., espone quanto segue.

In data 10 ottobre 2018, l’A.N.P.I. trasmetteva una comunicazione al Prefetto e al Questore e al di Forlì e al Sindaco di Predappio con la quale chiedeva che venisse vietata dal Prefetto la celebrazione dell’anniversario della marcia su Roma a Predappio prevista per il 28 ottobre 2018, in quanto la stessa avrebbe prestato il fianco alla realizzazione di molteplici reati (all. n. 1).

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La manifestazione è stata, ciò non di meno, autorizzata (all. n. 2) e ha – come previsto – rappresentato l’occasione per una rievocazione criminale del fascismo: dalle divise al saluto romano, è stato tutto un celebrare il ventennio, in spregio della barbarie che esso ha rappresentato.

È sufficiente esaminare i video pubblicati sui siti dei giornali maggiormente diffusi (particolarmente significativo quello presente sull’edizione on-line de “Il fatto quotidiano”) per verificare come serpeggi chiaramente tra i manifestanti il desiderio di un ritorno al passato, espresso chiaramente nella frase “Mussolini rappresenta il futuro” (all. n. 3). Non meno preoccupanti le aspirazioni degli stessi di un recupero dei tempi che furono attraverso le speranze riposte aggressivamente  in movimento politici (come Casapound) che agli ideali fascisti si conformano.

Se la manifestazione è stata di per sé inquietante, particolarmente gravi sono apparsi due episodi. Durante il raduno è stato portato a celebrare Mussolini un ragazzino, evidentemente incoraggiato dalla madre ad indossare la divisa dei Balilla e che ripeteva ossessivamente quanto la mamma andava dicendo ai cronisti. Segnale inequivocabile del fatto che, in un momento di completa perdita dei valori, anche la gioventù è educata all’odio.

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Non meno terrificante l’immagine di Selene Ticchi D’Urso, candidata nel 2017 a Budrio quale sindaco, che alla celebrazione di Predappio indossava una maglietta con la scritta “Aushwitzland”: l’interessata, che peraltro non era la sola ad esibire quella disgustosa figura,  ha ironizzato sul fatto che si trattasse di una scelta mossa da humor nero. E, invece, trattasi chiaramente di una sprezzante istigazione all’odio razziale, peraltro in un momento pericolosissimo di forte tensione sociale.

Insomma, l’ennesimo corteo di camerati in camicia nera che espongono simboli dell’odio (svastiche, fasci littori o celtica) e porgono, con fare osannante, il saluto romano al sacrario di Benito Mussolini, unito agli episodi più compiutamente sopra descritti, rappresenta una evidente violazione della XII disposizione di attuazione della Carta costituzionale che vieta la ricostruzione del partito fascista.

La legge Scelba e la legge Mancino sanzionano l’apologia del fascismo quando apologia vuol dire esaltazione del regime, esaltazione dei principi, delle figure che al fascismo hanno fatto riferimento. L’art. 4 l. 20 giugno 1952, n. 645, infatti, punisce «chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo».

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La manifestazione che si è svolta a Predappio il 28 ottobre 2018 è senza dubbio alcuno apologia del fascismo.

Né si può affermare che la celebrazione della marcia su Roma sia una forma manifestazione del pensiero posto che anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha in più di un’occasione affermato che in base all’art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, taluni diritti si possano anche comprimere nel momento in cui non sono conformi ai principi generali dell’ordinamento costituzionale dei vari Paesi.

 Allo stesso tempo, la celebrazione della marcia sua Roma integra altresì gli estremi del reato di apologia di delitto, di cui all’art. 414 comma 3 c.p. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che l’elemento oggettivo di tale fattispecie «consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali» (Cass., sez. I, 17 novembre 1997, Gizzo, in C.e.d. Cass. n. 209140). Poiché è indubitabile che la figura di Mussolini rievochi ed esalti i metodi fascisti, la sua celebrazione è certamente interpretabile come apologia dei reati commessi nel ventennio fascista.

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Inoltre, in considerazione dell’evento programmato, si possono profilare altresì gli estremi del reato di cui all’art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (con riferimento all’art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654). La norma, infatti, punisce «chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi» che abbiano tra i loro scopi «l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali o etnici». Essendo indiscutibile che il fascismo era fondato sull’odio razziale, celebrare un suo esponente nell’ambito di un evento pubblico integra la fattispecie in parola.

A tal fine va considerato che, proprio di recente, il Tribunale di Tivoli ha condannato per il reato previsto dall’art. 4 l. n. 205 del 1993 gli amministratori del Comune di Affile per aver innalzato e inaugurato un sacrario in ricordo di Rodolfo Graziani, implacabile e feroce colonialista e razzista, aderente alle leggi razziali,  ministro e partecipe della R.S.I. (all. n. 4). Esiste, dunque, un precedente importante e attuale con il quale comportamenti come quelli verificatisi a Predappio, sono stati stigmatizzati.

Inoltre, nella cerimonia descritta, non si può disconoscere il pericolo per la tenuta delle istituzioni democratiche, emergendo la volontà negli agenti di suscitare consensi alla loro attività neofascista, e quindi di diffondere concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste (Cass., sez. I, 4 ottobre 19082, Loi, , in C.e.d. Cass. n. 156667).

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Tutto quanto sopra premesso e considerato, la sottoscritta propone con il presente atto

DENUNCIA-QUERELA

nei confronti di Selene Ticchi D’Urso e di tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia di Predappio del 28 ottobre 2018 (ovvero che non l’hanno impedita), dei quali si chiede l’identificazione, per i reati di cui agli artt. 4 l. 20 giugno 1952, n. 645, 414 comma 3 c.p., 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (con riferimento all’art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654), 604-bis c.p. e per qualsiasi altro reato che la S.V. vorrà ritenere integrato dai fatti sopra illustrati. 

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Chiede di essere informata di un’eventuale richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 408 comma 2 c.p.p. e di un’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 406 comma 3 c.p.p.

Con riserva di costituirsi parte civile, indicare testi e depositare ulteriore documentazione.

Carla Nespolo – Presidente nazionale ANPI

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Avv. Emilio Ricci

7 novembre 2018

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