Il Tar contro Report: "Dia accesso agli atti del servizio sull'avvocato Andrea Mascetti"
Top

Il Tar contro Report: "Dia accesso agli atti del servizio sull'avvocato Andrea Mascetti"

Il tribunale amministrativo ha dato ragione (in parte) al professionista che voleva conoscere gli atti in possesso della reazione alla base di una puntata di ottobre 2020

Report
Report
Preroll

globalist Modifica articolo

19 Giugno 2021 - 16.35


ATF

Report dovrà svelare le fonti usate per lavorare a un’inchiesta sull’avvocato Andrea Mascetti.
Il Tar del Lazio dà ragione al legale, professionista di area Lega, vicinissimo ad Attilio Fontana, sull’accesso agli atti in possesso della redazione di Report, relativi alla puntata ‘Vassalli, valvassori e valvassini’ del 26 ottobre 2020 ed in particolare al servizio giornalistico che lo riguarda.
E ora la Rai, quindi, “dovrà consentire al ricorrente, entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza (18 giugno 2021, ndr), l’accesso agli atti e ai documenti”.
La sentenza, infatti, fa riferimento in modo puntuale alla “documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardanti le prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di soggetti pubblici, confluite nell’elaborazione del contenuto del servizio di inchiesta giornalistica mandato in onda, nello specifico avente ad oggetto la rete di rapporti di consulenza professionale instaurati su incarico di enti territoriali e locali”.
In altre parole l’avvocato l’avvocato Mascetti non può ottenere gli atti che riguardano le richieste fatte da Report ai soggetti privati in merito alle sue consulenze, ma solo quelle fatte da Report alla pubblica amministrazione.
Un passo indietro. “Emerge dagli atti di causa in punto di fatto – si legge nella sentenza – che il servizio di inchiesta giornalistica trasmesso, nel cui ambito è stata fornita la rappresentazione di circostanze asseritamente riguardanti l’attività professionale del ricorrente (avvocato Mascetti, ndr), aveva ad oggetto la gestione dei fondi regionali e la complessa rete di rapporti che vedrebbero coinvolti l’amministrazione locale e i professionisti attivi sul territorio della Regione Lombardia e che in tale contesto la persona del ricorrente veniva indicata come professionista di riferimento per le attività di consulenza e per altri incarichi affidati dalla Regione e da alcune amministrazioni comunali ovvero da altri enti pubblici a carattere locale.
La deduzione del ricorrente sul punto è di essere stato oggetto, nel corso del servizio mandato in onda, di una rappresentazione connotata in senso negativo fondata su informazioni false e fuorvianti, in quanto sarebbe stato indicato come riferimento soggettivo di un intreccio di rapporti quantomeno opachi, lamentando la conseguente grave lesione dell’immagine e della reputazione del ricorrente stesso, nonché del suo studio legale”.
Di qui, stando a quanto si legge, la decisione dell’avvocato di chiedere alla Rai l’accesso agli atti e ai documenti relativi al servizio in questione per “tutelare la propria reputazione nelle sedi competenti”, a fronte del fatto che “la sua persona e l’attività professionale esercitata erano state oggetto (per la durata di venti minuti) della narrazione editoriale resa nell’ambito di un servizio mandato in onda durante la trasmissione ‘Report’ e deducendo al riguardo che nel contesto del suddetto servizio sarebbero state riportate notizie false e fuorvianti”.
Una richiesta alla quale la Rai ha opposto “un diniego integrale” per diverse ragioni fra le quali l’esclusione del diritto di accesso “rappresentata dal segreto professionale ex art. 2, comma 3, L. n. 69/1963, connesso alla libertà di stampa” e “l’esclusione della Rai dall’applicazione della disciplina in tema di accesso civico in quanto società emittente, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”. Un diniego integrale che ora la sentenza del Tar del Lazio ha mandato in fumo, sebbene i giudici, come evidenziato sopra, abbiano comunque voluto delimitare la “documentazione suscettibile di ostensione.
Ma per quali documenti più in dettaglio Mascetti aveva chiesto l’accesso? “Tutte le richieste – si legge nella sentenza – rivolte dai giornalisti e/o dalla redazione di ‘Report’, tramite e-mail o con qualsiasi mezzo scritto o orale, a persone fisiche ed enti pubblici (Comuni, Province, ecc.) o privati (fondazioni, società, ecc.), per ottenere informazioni e/o documenti riguardanti la persona dell’avv. Andrea Mascetti e la sua attività professionale e culturale;
tutti i documenti e/o le informazioni fornite ai giornalisti e/o alla redazione di ‘Report’ a seguito delle richieste sub a), e in particolare la corrispondenza personale intercorsa tra lo scrivente e soggetti terzi illustrata nella parte finale del servizio; ogni altra corrispondenza non ricompresa” nelle precedenti “che sia intervenuta tra i giornalisti e/o la redazione di Report con riferimento all’avv.
Andrea Mascetti o allo Studio Legale Mascetti; file video integrali della trasmissione e in particolare delle interviste poi confluite nel servizio mostrato al pubblico; dati integrali degli ascolti della trasmissione su base nazionale e regionale; dati integrali relativi alla pubblicizzazione del servizio sui canali Rai, quotidiani, periodici o altri mezzi di informazione”.
In sostanza il Tar accoglie il ricorso dell’avvocato Andrea Mascetti ma “parzialmente”, precisando infine che “l’accesso dovrà essere consentito unicamente agli atti effettivamente formati e detenuti dalla Rai, essendo ontologicamente impossibile che esso sia effettuato rispetto ad atti non documentati; pertanto, nel caso e nella misura in cui taluni degli atti” non siano stati “oggetto di documentazione, Rai dovrà fare menzione di tale circostanza”. Una precisazione che sembra lapalissiana, ma non lo è.

Leggi anche:  Scurati: i giornalisti Rai scioperino per dire no al fascismo che avanza e alle ombre sul Servizio Pubblico
Native

Articoli correlati