La giurista digitale Faini sulla "Blockchain"al cospetto del diritto
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La giurista digitale Faini sulla "Blockchain"al cospetto del diritto

Un intervento di Fernanda Faini sul tema delle blockchain

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20 Maggio 2019 - 12.40


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Di seguito, riceviamo e pubblichiamo questo testo della giurista digitale Fernanda Faini a proposito della giornata “Blockchain Networking Eventi” in programma lunedì 20 maggio alla Sala Armi di Palazzo Malvezzi dell’Università di Bologna, organizzata da ELSA Bologna in collaborazione con CIRSFID e Legal Blockchain Lab, con relatori introdotti da Monica Palmirani.

di Fernanda Faini *

In ambito privato e in ambito pubblico le tecnologie di registro distribuito (DLT) e la blockchain si presentano come quelle emergenti e tra le più rivoluzionarie, capaci di applicazioni e impieghi di esteso e indubbio interesse.
Tra dati, numeri e algoritmi la blockchain è capace di creare “catene di valore” che però devono fare i conti anche con il diritto e con i diritti. Tra le possibilità promesse e i pericoli possibili il diritto deve trovare la strada per regolare tale tecnologia e dialogare con le regole informatiche che la caratterizzano, capaci di abilitare o meno le azioni, collegando alle stesse effetti, e capaci così di condizionare ogni altra forma di regolazione, compresa quella giuridica. Di conseguenza è necessario trovare un difficile equilibrio: la tecnologia non deve prevalere e dominare sul diritto, ma allo stesso tempo il diritto non deve “domare” e limitare la tecnologia.
Al riguardo, oltre a una risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain, emerge una norma italiana, l’art. 8-ter del d.l. 135/2018, convertito in legge 12/2019, che definisce e disciplina le tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract, rinviando a standard tecnici e linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) la regolazione di dettaglio, in corso di definizione.

Non mancano, infatti, al riguardo problematiche giuridiche, che vanno dal rispetto della normativa vigente nell’adozione di tali soluzioni, si pensi ad esempio al caso dell’applicazione nella pubblica amministrazione, dove sarà necessario (e non sempre facile) rispettare le norme sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e sull’amministrazione digitale.

Specifici problemi si pongono poi in merito alla normativa sovranazionale e nazionale in materia di documenti informatici (regolamento eIDAS n. 910/2014 e d.lgs. 82/2005) e quindi al coordinamento tra la norma richiamata e tali disposizioni. Inoltre problematiche complesse solleva l’applicazione a tali soluzioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in specifico del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni italiane, sotto diversi profili, quali l’individuazione delle prescritte figure (chi è il titolare del trattamento?), l’applicazione dei principi quali la minimizzazione dei dati e la limitazione della conservazione (i dati in tali soluzioni sono anche secondo la norma “non alterabili e non modificabili”) e, di conseguenza, l’attuazione effettiva dei correlati diritti degli interessati come il diritto di rettifica e integrazione, cancellazione e limitazione di trattamento. Non mancano poi significativi profili di governance di cui tenere conto, perché se un ruolo determinante riveste, come visto, l’AgID, deputata a promuove l’innovazione digitale nel Paese, peso cruciale riveste altresì, anche in considerazione dei problemi richiamati, il Garante per la protezione dei dati personali.
Al riguardo è al lavoro un gruppo di esperti nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il compito di delineare la strategia nazionale in materia di tecnologie di registro distribuito (DLT) e blockchain.

La registrazione all’evento è gratuita ed è possibile al seguente link: https://lnkd.in/gHVckjx

*Giurista digitale

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